(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  5  al  Bollettino ufficiale della
               Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.   La   presente   legge,   nell'ambito   degli   obiettivi  di
stabilizzazione  della  finanza  pubblica e dell'adesione al patto di
stabilita',  detta  norme  finalizzate a perseguire, nel rispetto del
diritto   fondamentale   del   malato  alle  cure  e  all'assistenza,
l'equilibrio  economico del sistema sanitario regionale nei termini e
condizioni  di  cui all'Art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
(Misure  di  finanza  pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),
cosi'  come  ribadito  dall'Art.  30 della legge 23 dicembre 1999, n.
488,  (legge  finanziaria  2000),  nonche'  dall'Art.  83 della legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  (legge  finanziaria 2001) attraverso la
riduzione  progressiva  del disavanzo ed il contenimento del tasso di
crescita della spesa corrente.
    2. Ai fini della presente legge si intende:
      a) per "Giunta" la Giunta regionale;
      b) per  "aziende"  le  aziende  unita'  sanitarie  locali  e le
aziende ospedaliere.