(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. O g g e t t o 1. La presente legge, nell'ambito degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica e dell'adesione al patto di stabilita', detta norme finalizzate a perseguire, nel rispetto del diritto fondamentale del malato alle cure e all'assistenza, l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale nei termini e condizioni di cui all'Art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), cosi' come ribadito dall'Art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, (legge finanziaria 2000), nonche' dall'Art. 83 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001) attraverso la riduzione progressiva del disavanzo ed il contenimento del tasso di crescita della spesa corrente. 2. Ai fini della presente legge si intende: a) per "Giunta" la Giunta regionale; b) per "aziende" le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere.